(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 18 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Prezzo di alienazione 1. Al fine della determinazione del prezzo di alienazione di cui all'art. 1 punto 8 della legge n. 560/1993, per gli alloggi provenienti dalla riforma fondiaria che siano ubicati in zone disagiate dell'ex alveo del Fucino e fuori dei centri urbani, si stabilisce che la rendita catastale, presa a riferimento, e' ridotta del 30%.