(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3
                        del 18 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Prezzo di alienazione
 
  1. Al fine della determinazione del prezzo di  alienazione  di  cui
all'art.  1  punto  8  della  legge  n.  560/1993,  per  gli  alloggi
provenienti  dalla  riforma  fondiaria  che  siano  ubicati  in  zone
disagiate  dell'ex  alveo  del  Fucino  e fuori dei centri urbani, si
stabilisce che la rendita catastale, presa a riferimento, e'  ridotta
del 30%.